la seguente legge: Art. 1. Generalita' 1. La Regione interviene direttamente, mediante l'istituzione di una rete di rilevamento della radioattivita' ambientale, dell'inquinamento atmosferico e la raccolta di dati climatologici, nella realizzazione dei servizi tecnici atti a salvaguardare l'incolumita' delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dai fenomeni di alterazione dell'ambiente.