la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Generalita'
 
   1.  La  Regione interviene direttamente, mediante l'istituzione di
una   rete   di   rilevamento   della   radioattivita'    ambientale,
dell'inquinamento  atmosferico  e  la raccolta di dati climatologici,
nella  realizzazione  dei  servizi  tecnici  atti   a   salvaguardare
l'incolumita'  delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli
derivanti dai fenomeni di alterazione dell'ambiente.